Esame di Stato 2019


Qui di seguito l'articolo tratto dall'AID. Se volete potete leggerlo direttamente dal sito web dell'associazione al seguente LINK

Con l’Ordinanza Ministeriale n° 205 dell'11 marzo 2019"Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019" il MIUR ha definito le disposizioni operative relativamente al nuovo esame di Stato.

Vediamo insieme i dettagli dell'ordinanza e della successiva nota MIUR del 6 maggio 2019, che contengono alcune novità per ciò che riguarda il colloquio orale.

Qual è il calendario per l’esame di maturità 2019?

Il MIUR ha reso note le date in cui gli studenti saranno impegnati negli esami di Stato di secondo grado:

  • Prima prova scritta: 19 giugno 2019 dalle ore 8.30 (durata della prova: 6 ore)
  • Seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 20 giugno 2019, dalle ore 8.30
  • Negli istituti presso i quali sono presenti i percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni ad opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca. Terza prova scritta: martedì 25 giugno dalle ore 8.30

Prove suppletive

  • Prima prova scritta: 3 luglio 2019 dalle ore 8,30
  • Seconda prova scritta: 4 luglio 2019 dalle ore 8.30
  • Per gli istituti interessati, terza prova scritta: 9 luglio 2019 dalle ore 8.30
Il colloquio orale: novità normative

In un precedente articolo, avevamo descritto la strutturazione delle prove scritte, ma mancavano ancora delle disposizioni operative relativamente al colloquio orale.

Le più importanti novità relativamente all’anno scolastico 2018-2019 riguardano le modalità di svolgimento del colloquio. Riportiamo in seguito quanto stabilito dalle recenti indicazioni del MIUR.

L’O.M 205 del 11 marzo 2019, dispone che nel corso della prova lo studente dovrà dimostrare di saper analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi e di saper “utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.” (Art.19 comma 1)

Quali sono le disposizioni operative relative al colloquio?

Secondo quanto stabilito dall’O.M 205, la prova orale prende avvio dai materiali di cui al comma 1 dell'art. 19, preparati dalla commissione che terrà conto “del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.” (comma 3).

Nella nota ministeriale del 6 maggio 2019 (Registro Ufficiale Unico 788) il MIUR ha specificato le modalità di svolgimento della prova orale, descrivendone quattro momenti:

1) "l’avvio dai materiali di cui all’art. 19, co. 1, secondo periodo, dell’O.M. n. 205 del 2019 e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;

Alla preparazione di tali materiali è dedicata un’apposita sezione. La commissione predisporrà un numero di buste pari al numero di candidati aumentato di due. Ogni studente, all’inizio della prova, riceverà dal presidente di commissione una terna di buste e ne sceglierà una. (comma 5)

2) l’esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell’esperienza svolta relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento;

3) l’accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”;

4) la discussione delle prove scritte.”

Disposizioni operative per gli studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento

L’art. 20 (“Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”) del DLGS 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”) stabilisce che:

“la commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (Comma 10)”.

Successivamente, anche l’O.M n. 205 dell’11 marzo 2019 ha previsto che “il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.”

Il riferimento normativo, quindi, indirizza le commissioni ad adottare nei confronti degli studenti con DSA, le medesime modalità definite per tutti gli studenti, purché venga tenuto conto di quanto stabilito nel PDP.

La nota ministeriale del 6 maggio 2019 ha però introdotto una specificazione che allinea gli studenti con DSA agli studenti disabili. La normativa stabilisce, infatti, che “non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. n.205 del 2019.”

Si tenga presente che, invece, l’art. 20 (“Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento”) del DLGS 62/2017 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”) tende a fare una netta distinzione tra studentesse e studenti con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento.

Tale distinzione è da considerarsi doverosa in quanto riconosce ad ogni categoria di studenti il diritto di essere valorizzati e valutati in rapporto alle potenzialità ed alle difficoltà insite nel rispettivo quadro funzionale.

La posizione di AID sulle novità normative relative al colloquio orale

Si potrebbe essere portati a pensare che il non dover svolgere il colloquio attraverso la scelta delle tre buste sia un vantaggio per un candidato con DSA, infatti questa modalità potrebbe evitargli “l’imprevedibilità” dell’argomento e la relativa impossibilità di preparare strumenti compensativi funzionali (mappe, schemi, supporti per la memoria).

Si tratta, però, di un’interpretazione errata. Le disposizioni normative, richiamando la necessità di predisporre il materiale delle buste in base a quanto previsto dal PDP, e quindi in maniera personalizzata, garantivano già, di fatto, i diritti degli studenti con Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

A nostro avviso non vi è, quindi, alcun motivo chiaro che possa indurre “a non applicare per i candidati con DSA la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’OM n. 205 del 2019”.

L’Associazione Italiana Dislessia ha inviato al MIUR una comunicazione in cui si è sottolineato che, a causa delle recenti disposizioni normative “nel momento più importante della sua lunga e non sempre facile carriera scolastica l’alunno con DSA, si trova ancora una volta “diversificato”.

A tal proposito AID ha, inoltre, richiesto che “nel rispetto dei principi di trasparenza e di equità a cui si ispira l’OM n. 205 del 2019, venga garantita ai candidati con DSA la possibilità di svolgere il colloquio finale degli Esami di Stato con le stesse modalità previste per i compagni, scegliendo una delle tre buste che il presidente di commissione presenterà loro, all’interno delle quali il materiale sarà predisposto in coerenza con il PDP da cui prende avvio il colloquio.“

Nell’attesa di un positivo riscontro da parte del MIUR, cogliamo l’occasione per fare i nostri migliori in bocca al lupo a tutti gli studenti!

Ulteriore precisazione in merito alla posizione di AID

Per dare riscontro ai commenti ricevuti, in seguito alla pubblicazione di questo articolo, desideriamo chiarire le riflessioni che hanno sotteso la presa di posizione di AID rispetto all’utilizzo delle buste in sede di colloquio.

Comprendiamo pienamente le riflessioni dei genitori, le preoccupazioni manifestate, e la rabbia di fronte alle indicazioni normative.

Comprendiamo anche le reazioni di molti genitori di fronte alla nostra presa di posizione rispetto alla nota del 6 maggio 2019, soprattutto perché i contenuti dei commenti mettono in evidenza un elemento importantissimo: l’interpretazione che alcune famiglie stanno dando alla normativa è che l’eliminazione delle buste garantisce un esame personalizzato che elimini il fattore “imprevedibilità”. Un colloquio, quindi, che possa, ad esempio, avviarsi da un argomento a scelta, con relativa preparazione delle mappe, degli schemi o dei supporti necessari.

Purtroppo non è esattamente così. Per consentirvi di comprendere al meglio il percorso di riflessione sulla normativa avviato da AID e da molti suoi soci, in collaborazione con dirigenti, docenti e studenti, riteniamo doveroso integrare quanto sopra precisato.

L’O.M 205 dell’11 marzo (art. 19), spiega che “Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, ovvero “testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera”.

Successivamente, descrive modi e contenuti che devono caratterizzare l’elaborato preparato dallo studente relativamente alle competenze acquisite su aree trasversali. Nel comma 5 stabilisce che i materiali di avvio, sopracitati dovranno essere contenuti in buste tra cui gli studenti dovranno scegliere.

L’art. 20 spiega dettagliatamente le modalità caratterizzanti l’esame per gli studenti con Disabilità, mentre nell’art. 21. vengono descritte le modalità che devono caratterizzare l’esame per gli studenti con DSA e altri BES.

Nello specifico viene sottolineato che “il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali” ed aggiunge che “Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.”

La natura delle “particolari attenzioni” non è esplicitata. È necessario quindi, procedere oltre nell’analisi della normativa e giungere al passaggio in cui l’O.M 205 esplicita che “Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all'art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.”

Da ciò si deduce quindi che le prove sono predisposte in linea con le esigenze dello studente riportate nel suo PDP.

La nota del 6 maggio 2019, ha specificato che nel corso del colloquio, la variabile “buste” per i candidati con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento "non trova applicazione".

Ma specificava che il resto del colloquio non avrebbe subito variazioni. Ciò significa che il materiale di avvio sarebbe stato scelto dalla commissione, in base al PDP. Tale considerazione ha riportato quindi grave disorientamento in molti docenti, già impegnati nel lavorare al documento del 15 maggio. Tale documento, come sapete, costituisce lo strumento principale a disposizione della commissione (formata da docenti interni ed esterni), per la strutturazione delle buste personalizzate.

E' da sottolineare che la nota è arrivata con una tempistica veramente molto discutibile.

Posto che il colloquio, da quanto si evince, con o senza buste, non subisce variazioni nella predisposizione dei materiali che dovranno essere in ogni caso strutturati in base al PDP, la nota pone comunque una netta differenza nella forma, ovvero l’eliminazione della scelta fra le tre buste.

Ciò che cambia è quindi la forma, non la sostanza: questa forma, apparentemente diversificata potrebbe far erroneamente percepire i candidati con DSA facilitati rispetto ai compagni.

Ecco quindi la ragione per la quale abbiamo ritenuto di richiedere le buste personalizzate e non l’eliminazione delle stesse. Questa richiesta non cambia la mole della preparazione richiesta agli studenti poiché in nessuna parte della nota si legge in che modo l’eliminazione delle buste avrebbe supportato gli studenti con DSA, né si legge l’alternativa- ad esempio la possibilità di preparare una tesina- né, tantomeno, la possibilità di far scegliere agli studenti con DSA se avvalersi o meno delle buste.

La personalizzazione delle buste ( che come potete leggere dai segmenti relativi alla normativa NON è esplicitata da nessuna parte, ma è sottesa dai riferimenti al PDP) avrebbe garantito agli studenti con DSA di poter:

  • avere delle buste contenenti tre argomenti certamente affrontati con profitto nel corso dell’anno,
  • poter avere delle buste contenenti materiali già strutturati con caratteristiche di alta accessibilità,
  • utilizzare strumenti compensativi previsti nel proprio PDP,
  • utilizzare una metodologia non discriminante rispetto ai compagni,
  • sentirsi protagonisti nella preparazione del proprio percorso.

Speriamo in questo modo di avere chiarito il percorso di riflessione che è stato fatto, a totale tutela degli studenti con DSA, rispetto ai quali nutriamo rispetto, stima e ammirazione.

Comprendiamo la rabbia di molti genitori e ce ne facciamo carico volentieri.

Desideriamo anche, però, chiarire le ragioni che ci hanno portato a dover prendere questa posizione, di cui ci assumiamo la totale responsabilità.

A cura dei formatori scuola AID